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L’errore ostativo

Correttamente la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta economica della ricorrente non determinata (l’importo indicato come complessivo triennale è stato sconfessato dalla concorrente stessa) e non determinabile, in quanto la ricostruzione offerta ex post non è risultata puntualmente riconciliabile con dati a priori evincibili dai documenti prodotti in gara.

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