Correttamente la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta economica della ricorrente non determinata (l’importo indicato come complessivo triennale è stato sconfessato dalla concorrente stessa) e non determinabile, in quanto la ricostruzione offerta ex post non è risultata puntualmente riconciliabile con dati a priori evincibili dai documenti prodotti in gara.



