“L’attribuzione di 2,5 punti (fino ad un massimo di 35 punti) per ciascun anno di esperienza (oltre il terzo) maturato per gli “… Incarichi precedenti in favore di soggetti pubblici analoghi all’ – omissis – e quindi amministrazioni centrali o statali ad esclusione degli enti locali.” Siamo del tutto al di là del principio di ragionevole elasticità nell’individuazione di un requisito di idoneità tecnica come criterio di valutazione. E perché no, allora, il fatturato specifico? Un paradigma, piuttosto, di ciò che proprio non si deve fare da parte del RUP (anche nel webinar sull’offerta economicamente più vantaggiosa).
