L’ampiezza della facoltà discrezionale della stazione appaltante (principio consolidato). Il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni del giudizio in discorso deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione stessa degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire a evidenziare una mera “non condivisibilità”. Anche nel webinar sul D.Lgs. 50/2016, art. 80.
