La lex specialis di gara non avrebbe fissato un limite alla riduzione del tempo di esecuzione dell’appalto, rispetto alla base indicata (300 giorni), né avrebbe indicato parametri utili per valutarne la concreta fattibilità. Viene ricordato, in proposito, che nelle Linee guida n. 1, segnatamente nella sezione VI, par. 1.6, ANAC avrebbe raccomandato l’introduzione all’interno del disciplinare di una clausola limitatrice del ribasso del fattore temporale, indicandola nella misura del 20%. E allora? È nulla quaestio! Anche nel webinar sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
