La misura espulsiva eventualmente solo dopo la valutazione della rilevanza del fatto non comunicato. Se poi ci si risolve per l’ammissione, questa può avvenire anche con motivazione implicita, cioè per il fatto stesso dell’ammissione. Tesi, invero, pericolosa assai per la stazione appaltante anche perché poi, subito dopo, si afferma che fa eccezione il caso «in cui la pregressa vicenda professionale presenti una pregnanza tale, per la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile». Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.
