Si afferma che «la mancata sottoscrizione dell’offerta economica non poteva essere sanata successivamente, in quanto la stessa lex specialis prevedeva espressamente l’esclusione di tutte le offerte che non erano sottoscritte, impedendo che per queste si potesse attivare il soccorso istruttorio». Altra giurisprudenza (ANAC conforme) ritiene invece che la clausola sia nulla in ragione del trattarsi di una procedura telematica. Anche nel materiale di documentazione del webinar sulla procedura aperta telematica di servizi e forniture dopo il nuovo bando-tipo n. 1.
