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FOCUS La confusione che fa un giudice amministrativo fra «socio di maggioranza persona fisica» e «socio unico persona giuridica»

Le figure prese in considerazione dal D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 3, sono il «socio unico persona fisica, ovvero» il «socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro». Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.

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