Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova, neppure a livello indiziario, che induca ragionevolmente a ritenere che gli esiti della procedura siano stati influenzati dal rapporto professionale tra i soggetti de quibus ovvero condizionata da comunanze di interessi o cointeressenze, in assenza di specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio di interessi economici, di lavoro e professionali. Anche nel webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.
