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L’ANAC ha il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultano a tutt’evidenza utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico

«D’altronde, è evidente che l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità all’interno del Casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare sensibilmente – e per ciò stesso rendere maggiormente esposta a errori – l’attività di verifica delle stazioni appaltanti» (parole testuali del giudice amministrativo). Anche nel webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80. Ma ormai da tempo il problema dell’ANAC non è giuridico, ma politico. E quindi è irrisolvibile.

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