«Nel caso di specie il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario è datato 5 novembre 2021 mentre la delibera di scorrimento della graduatoria, che determina l’effetto di aggiudicare la gara al soggetto subentrante, facoltizzandolo all’affidamento del contratto, è del 28 dicembre 2021. Il provvedimento di ammissione è intervenuto quindi entro la data dell’aggiudicazione». E che vuol dire? Interpretazione insostenibile (e incredibile) di giudice d’appello: in fase procedimentale l’operatore economico era sotto interdittiva e quindi l’ammissione a controllo giudiziario doveva sospenderne l’efficacia. Del tutto obliterato il principio della continuità del possesso dei requisiti. Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.
