Nella fattispecie l’impresa ha formalizzato il suo impegno sia con Inps che con Agenzia delle Entrate sin dal primo luglio 2021 (dunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte che era il 18 ottobre 2021) e così facendo si è autovincolata da quella data, senza che possa darsi rilievo alla circostanza che l’Agenzia delle Entrate l’abbia accettata solamente in data primo febbraio 2022 (e quindi successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle offerte). Interpretazione evolutiva (non proprio condivisibile) inaugurata da un isolato C.d.S: però il debito deve essere totalmente estinto. Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.
