«Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 133, comma 8, primo periodo). L’ANAC sostiene la tesi letterale, non proprio condivisibile. Anche nel materiale di documentazione del webinar sulla procedura aperta telematica di servizi e forniture dopo il nuovo bando-tipo n. 1.
