Non esiste proprio che, se «l’importo posto a base di gara» è pari – ad esempio – a EUR 7.000.000, il RUP possa procedere ad un affidamento diretto per EUR 700.000. Già abbiamo tanti problemi da affrontare, l’ANAC (evidentemente accecata) non ne crei di inesistenti. Ricordiamo che si deve all’ANAC il fatto che il nuovo codice non preveda più il raggruppamento verticale, a seguito di una deduzione indebita dalla sentenza della C.G.U.E.. Qui e nel webinar.
