«Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale» (D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14). Ovvero: l’oggettiva contraddizione normativa che c’è nel nuovo codice va risolta scegliendo serenamente e dovutamente uno dei due elementi in conflitto e quindi non è cambiato proprio nulla rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Qui e nel webinar: Introduzione generale al nuovo codice dei contratti pubblici, assunto con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: in particolare, la disciplina transitoria e la fase dell'affidamento (sessione unitaria, in due distanziate giornate).
