«In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto» (D.Lgs. 36/2023, art. 49, comma 4). Secondo la relazione illustrativa, «è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro». L’affermazione è apodittica e comunque si trattava di vexata quaestio già con il vecchio codice. Ripartiamo dalla pronuncia in materia dell’altro giorno. Qui e nel webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023)».
