Il consiglio è di quieta non movere. La scelta di porre tutte le lavorazioni diverse dalla prevalente come scorporabili (anche le “non SIOS” di importo pari o inferiore sia al 10% del totale d’appalto, sia a EUR 150.000), con la qualificazione semplificata “obbligatoria” ex art. 28 dell’allegato II.12, non convince. La scorporabile non è una mera lavorazione ulteriore, ma una lavorazione ulteriore di una certa significatività in ragione del suo valore. Semmai, al contrario, se prevalente è per esempio una OG 1, basta solo quella senza necessità di prevedere categorie scorporabili: è il concetto di “opera generale” che lo consentirebbe. Ma siccome l’attuale disciplina normativa sulla qualificazione nei lavori pubblici è un colabrodo, molto di più di quando uscì il D.Lgs. 50/2016, alla fine ogni scelta diventa possibile. La disciplina di gara diventa lex specialis nel senso improprio e provvisorio che crea proprio la norma che non c'è. Qui e nel webinar: «L'affidamento dei lavori pubblici con il D.Lgs. 36/2023: tutti i problemi aperti, a partire da come si individuano categoria prevalente e categorie scorporabili».
