Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti – Conseguenze.
«In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024. La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio» (ANAC, delibera 25 ottobre 2023, n. 486).
La formazione.
