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Alla fine l’ANAC, pur sempre contraddicendosi, deve implicitamente dare atto dell’inapplicabilità logica del D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14, primo capoverso: «I costi della manodopera (…) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso»

«La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale». Cfr. il nostro precedente intervento, a chiusura della questione. La formazione.  

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