Nel “nuovo Codice” – che, in applicazione del preciso criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. t) della L. 78/2022, ha previsto l’art. 41, comma 14, primo capoverso – è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso, che coinvolga il costo della manodopera, sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio della delega medesima con l’art. 41 della Costituzione. La questione quindi non c’è, non c’è mai stata. Ma sta scritto: «I costi della manodopera (...) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso»? Dobbiamo allora considerare il capoverso tamquam non esset? No! Di più! Non c’è proprio tale capoverso. Non c’è mai stato. Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, inversione procedimentale sotto soglia».
