«Il divieto di affidamento e/o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, che ha già eseguito lo stesso appalto con la medesima stazione appaltante, per due volte consecutive, statuito dal (…) comma 2 dell’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023, si applica anche alle società in house o alle società, che hanno perduto i requisiti di società in house». E questo va bene. Ma che senso ha, filologicamente parlando, ammettere che si possa avere «già eseguito lo stesso appalto con la medesima stazione appaltante, per due volte consecutive»? Per prudenza non diamo peso per ora a questa sentenza, la prima sul punto Qui e nel webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto».
