1) Il CIG ci vuole sempre (tranne eccezione per i servizi di formazione a catalogo: allo stato, cfr. ANAC, faq n. C.9). 2) Un conto è la necessaria richiesta del CIG (dalla PCP fino al 30 settembre 2024), un conto è la modalità di scelta del contraente (non procedimentalizzata, peraltro, per tutta la fascia dell’«affidamento diretto»). 3) Né un parere ministeriale, né ora un «comunicato» potevano abrogare la L. 296/2006, art. 1, comma 450, richiamata ob relationem anche dal D.Lgs. 36/2023, art. 48, comma 3: va quindi confermata la mancanza di obbligo di far ricorso al MEPA.
