Non si applicano direttamente all’«affidamento diretto»: l’art. 11 comma 2; l’art. 41 comma 14; l’art. 108, comma 9; l’art. 110. Il giudice amministrativo ha già affermato, se mai ve ne fosse stato bisogno, il principio paradigmatico della materia: «l’appalto (…) avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall’obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016». Anche nel nel webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto». Tuttavia la suddetta esenzione non toglie al RUP …
