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Il D.Lgs. 36/2023, art. 35, comma 4, lett. a) e comma 5: la stazione appaltante non può limitarsi a rendere affermazioni apodittiche (fattispecie in materia di vicende dichiarate dall’aggiudicataria)

La stazione appaltante è tenuta a motivare congruamente il diniego di accesso o l’oscuramento di parte della documentazione richiesta, indicando, in particolare, il bilanciamento che è stato effettuato e le ragioni per cui non è stato possibile concedere un accesso integrale. Poiché l’Amministrazione resistente non ha motivato le ragioni dell’oscuramento della restante documentazione, il Collegio non ravvisa ragioni ostative alla sua esibizione integrale. Qui e nel webinar: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento all'accesso e alle cause di esclusione. Quesiti a "ruota libera"».

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