Si osserva che «la possibilità di intervenire sulle modalità esecutive dei raggruppamenti e dei relativi partecipanti è demandata alle sole stazioni appaltanti, laddove gli Stati membri possono intervenire, in alcuni casi, sui soli requisiti di qualificazione». Sì? E come la mettiamo nei lavori con il principio di corrispondenza sostanziale pieno, riaffermato per ben due volte dal D.Lgs. 36/2023? E ancora, come la mettiamo per servizi e forniture, sempre alla luce di quanto espressamente affermato dal nuovo codice? Qui e negli incontri di studio.
