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FOCUS L’art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dove non è più presente la distinzione tra ATI verticale ed orizzontale: bell’affare che è stato combinato!

Si osserva che «la possibilità di intervenire sulle modalità esecutive dei raggruppamenti e dei relativi partecipanti è demandata alle sole stazioni appaltanti, laddove gli Stati membri possono intervenire, in alcuni casi, sui soli requisiti di qualificazione». Sì? E come la mettiamo nei lavori con il principio di corrispondenza sostanziale pieno, riaffermato per ben due volte dal D.Lgs. 36/2023? E ancora, come la mettiamo per servizi e forniture, sempre alla luce di quanto espressamente affermato dal nuovo codice? Qui e negli incontri di studio.

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