Superate le restrizioni presenti nell’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016, prevedendosi ora due possibili misure volte a superare il vizio pendente a carico di uno dei partecipanti al RTI. È del tutto evidente poi che, nel momento in cui si aderisce ad una lettura dell’art. 97 del D.Lgs 36/2023 favorevole alla modificazione additiva del raggruppamento, deve accettarsi anche il fatto che il subentrante fornisca i documenti e le dichiarazioni in un momento successivo. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».
