Si osserva che «le dichiarazioni di segretezza dei partecipanti devono essere comprovate e motivate, oltre che riferibili ad informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali che siano segrete, abbiano un valore economico e siano sottoposte a misure adeguate per il mantenimento della segretezza» e che «non sono da annoverare fra i segreti tecnici e commerciali gli elementi generici e le giustificazioni stereotipate, apodittiche e tautologiche, oltre che riferite alla globalità indistinta dell’offerta». Quid juris? Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».
