«Conclusivamente, (…) il gravato diniego non risulta sorretto: - né da una idonea formale opposizione della cooperativa (…) (che si è limitata a un generico e inadeguato richiamo a segreti tecnici e commerciali); - né dalla doverosa successiva autonoma valutazione dell’Amministrazione da cui emerga l’apprezzamento della effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnico-commerciali». Niente di nuovo: della paura del RUP abbiamo già detto. L’art. 36 del codice, se lo capisci giocando d’anticipo e stringendo all’angolo l’impresa che pretende la sussistenza del segreto tecnico o commerciale, non è male proprio per niente. Checché possa dirsene. Ilwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».
