È il solito ritornello: «Ne deriva che la stazione appaltante, precedentemente alla comunicazione di aggiudicazione, non abbia assunto alcuna decisione motivata in ordine alle ragioni per le quali ritenesse ci fossero effettivamente segreti tecnici o commerciali nella documentazione di gara presentata da – omissis – s.r.l., accettando sic et simpliciter l’opposizione alla divulgazione dei dati avanzata dall’aggiudicataria: ciò in violazione dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che richiede, come visto, una espressa decisione sulle richieste di oscuramento volta ad accertare le reali esigenze di riservatezza». Urge webinar con percorso tracciato e modelli di comunicazione.
