La questione che si affronta è se l'affidamento diretto rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 353-bis del codice penale, quando la condotta perturbatrice non sia finalizzata ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma ad evitare la gara e a consentire l'affidamento diretto in assenza delle condizioni previsti dalla legge. Ma attenzione al c.d. “affidamento diretto procedimentalizzato”, che dissimula in realtà una procedura negoziata: lì scatta il “segmento concorrenziale”, dove può trovare applicazione il reato di cui si tratta. Ma, laddove non vi sia una gara, id est laddove vi sia una mera richiesta di preventivi, la suddetta norma penale non può trovare applicazione.
