Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

L’affidamento diretto e il codice penale, art. 353-bis, inerente alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La questione che si affronta è se l'affidamento diretto rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 353-bis del codice penale, quando la condotta perturbatrice non sia finalizzata ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma ad evitare la gara e a consentire l'affidamento diretto in assenza delle condizioni previsti dalla legge. Ma attenzione al c.d. “affidamento diretto procedimentalizzato”, che dissimula in realtà una procedura negoziata: lì scatta il “segmento concorrenziale”, dove può trovare applicazione il reato di cui si tratta. Ma, laddove non vi sia una gara, id est laddove vi sia una mera richiesta di preventivi, la suddetta norma penale non può trovare applicazione.

Per poter leggere tutto l'articolo occorre effettuare il login oppure abbonarsi al giornale.