Non solo non scattava la fattispecie di cui all’art. 95 del codice, comma 1, lett. c). Ma neanche quella di cui al medesimo l’art. 95, comma 1, lett. e), atteso che nessun onere dichiarativo incombeva sulla ricorrente in ordine al precedente coinvolgimento nell’affidamento del servizio. Il «Collegio non può che rilevare come l’operato della stazione appaltante abbia violato anche i principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis (…). L’appena richiamata erronea applicazione si è tradotta, inoltre, nella violazione del principio di proporzionalità». Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
