Va garantito ovviamente il contraddittorio procedimentale e va quindi valutata l’idoneità in concreto della risoluzione contrattuale stessa ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico. Per converso che valore può avere un’omissione dichiarativa quale quella di cui alla fattispecie? Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
