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Accesso: in mancanza della prova dell’esistenza di segreti commerciali, la parte ricorrente è esentata dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso per la difesa in giudizio

«In altri termini, come affermato da consolidata giurisprudenza, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. (…) Da quanto evidenziato discende l’obbligo in capo al Comune (…) di consentire, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l’accesso integrale a tutta la documentazione richiesta». Repetita non iuvant, sed maxime stufantQui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».

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