«In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale» (D.Lgs. 36/2023, art. 17, comma 2). C’è scritto chiaramente.
E, anche se non vi fosse stato scritto, sarebbe comunque scattata la disciplina di cui alla L. 241/1990, art. 3, primi due commi: «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale».
Anzi, la motivazione è ancor più necessaria proprio perché non si configura una procedura evidenziale, ma un’attività istruttoria con scelta fiduciaria dell’operatore economico ovvero degli operatori economici con i quali negoziare.
Vanno rispettati, ovviamente e banalmente, il principio di rotazione e quello di economicità in senso lato della scelta.
Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «Le acquisizioni vincolate (di servizi e forniture) e tutto il sotto-soglia (anche di lavori), dopo il “correttivo”: l’affidamento diretto (con gli schemi di avviso di consultazione, di richiesta di preventivo e di decisione di contrarre), la negoziata».
