«Ritenuto che la motivazione sui rilevati aspetti di segretezza risulta generica non essendosi evidenziate specifiche ragioni oltre l’ordinaria esigenza di riservatezza né risulta per tabulas l’esistenza di specifici segreti di natura tecnica e commerciale trattandosi, nelle parti oscurate, di ambiti dell’offerta attinenti all’ordinaria attività aziendale (in altri termini non concernenti “una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento”» , etc., etc. … . Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 10 giugno 2025.
