Si richiama, per meglio comprendere la sentenza, la precedente analisi: «I consorzi di imprese artigiane sono assimilabili, secondo la preferibile giurisprudenza, ai consorzi stabili»! Perché è errata la seguente indistinta previsione di disciplinare di gara: «In caso di consorzio, il possesso della certificazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, dovrà essere dimostrato dal consorzio stesso e dalle eventuali consorziate esecutrici indicate”»? Come ci si deve regolare con i consorzi cooperativi ed artigiani? E con il consorzio stabile dopo il “correttivo”, rispettivamente per servizi e forniture da una parte e per i lavori dall’altra? L’analisi ragionata delle otto casistiche ipotizzabili. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il “correttivo”: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione», 24 giugno 2025.
