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La carenza di sottoscrizione, o comunque la firma digitale con certificato scaduto

Determina non l’inesistenza giuridica della domanda bensì l’impossibilità di accertare con certezza la provenienza della domanda stessa, ovvero la sua riferibilità al soggetto istante, che però ben possono desunte, come precisa l’art. 65 del CAD, da altre formalità. Ma cfr. anche l’altro orientamento.

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