L’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, tra le «cause di esclusione automatica», non contempla (più) una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016. Id est: la previsione del D.Lgs. 36/2023, art. 94, comma 5, lett. e) (che fa riferimento a «l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti») vuol dire che pur palesi «false dichiarazioni o falsa documentazione» riscontrate in gara dalla stazione appaltante non costituiscono causa di «esclusione automatica», come tale immediata? Qui e nel webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 21 ottobre 2025.
