Gli intrecci societari, pur sussistenti, non bastano da soli a provare un collegamento sostanziale. L’onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza. Vietata al giudice amministrativo una valutazione autonoma di tipo sostitutivo. Qui e nel webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 21 ottobre 2025.
