È stato richiamato il disposto dell’art. 98, comma 6, che, alla lettera g), precisa che, con riferimento alle fattispecie integranti illecito professionale grave di cui al comma 3, lettera g), il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale costituisce mezzo di prova. Il provvedimento espulsivo non può che essere il frutto di una valutazione autonoma di ogni stazione appaltante, senza che la committenza debba necessariamente adeguarsi, né in un senso, né nell’altro, alle decisioni prese da altre Amministrazioni. Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
