Trova la propria base normativa nell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi di vigilanza al Ministero competente “al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo” disponendo espressamente che “per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione”, introducendo in tal modo, in via legislativa, un espresso divieto a contrarre per il periodo di efficacia della sospensione, che il provvedimento interdittivo si limita a recepire. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
