Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può quindi essere applicata retroattivamente.
