Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

L’art. 124, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, rispetto al precedente codice dei contratti pubblici applicabile nella fattispecie “ratione temporis”

Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può quindi essere applicata retroattivamente.

Per poter leggere tutto l'articolo occorre effettuare il login oppure abbonarsi al giornale.