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Sospensione dell’attività d’impresa in conseguenza della violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in ossequio all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

In caso di durata pari a zero del provvedimento di sospensione (in altri termini, in caso di pressoché contestuale revoca del provvedimento medesimo), la comunicazione all’ANAC non è dovuta.

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