In caso di durata pari a zero del provvedimento di sospensione (in altri termini, in caso di pressoché contestuale revoca del provvedimento medesimo), la comunicazione all’ANAC non è dovuta.
In caso di durata pari a zero del provvedimento di sospensione (in altri termini, in caso di pressoché contestuale revoca del provvedimento medesimo), la comunicazione all’ANAC non è dovuta.