«Si tratta di esclusione motivata sul presupposto del superamento della soglia di anomalia, calcolata secondo il “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, in applicazione della clausola contenuta nell’art. 21, punto 3, del disciplinare di gara, che testualmente recita: “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi”». La clausola è illegittima: a tutto concedere la soglia dell’«esclusione automatica» poteva essere utilizzata come auto-vincolo a procedere alla verifica di anomalia in contradditorio, delle offerte in ribasso pari o superiori alla soglia stessa. Clausola non nulla, ma annullabile. Il webinar: «Le criticità e le carenze nell’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023 (entrata in vigore: 30 maggio 2026): l’analisi teorica della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
