«La norma non contempla, invece, la possibilità di graduare la sanzione» (ANAC Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, determinazione 8 gennaio 2015, n. 1).
In realtà la norma, anche per un principio di favor verso gli operatori economici, non esclude che, ferma restando la cifra massima da pagarsi, si possa stabilire il principio della graduazione. È solo da vedere come.
