«La sanzione deve essere comminata anche all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. c) del Codice).
Ciò, si ritiene, in ragione della particolare disciplina dell’istituto, secondo cui: il concorrente soddisfa i requisiti di partecipazione mediante quelli posseduti dall’ausiliaria, quest’ultima è responsabile in solido con il primo, il concorrente è escluso dalla gara per le false dichiarazioni dell’ausiliaria (art. 49, co. 3 del Codice)» (ANAC, Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, determinazione 8 gennaio 2015, n. 1).
Non va neppure questa tesi. Proseguiremo nei prossimi giorni ad evidenziare altri passaggi.
