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FREE La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato

9 giugno 2026, martedìwebinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.


PREMESSA
Nella giornata si approfondirà in dettaglio la tematica della qualificazione nei lavori pubblici, dopo il "correttivo". Nel manuale che si consegna sono esposte sia la linea interpretativa del MIT e del Consiglio di Stato (che classificheremo come "linea A") e quella ante litteram del T.A.R. Toscana ("linea B"): tali due letture (in sostanza due manuali in uno) sono sviluppate in tutti i profili contenutistici che vengono in evidenza nella materia della qualificazione.
Si metterà a disposizione il seguente materiale:
- il nuovo manuale double face sulla qualificazione in fase d'affidamento degli operatori economici, che serve da dettagliata e completa guida teorico-pratica per la definizione della disciplina di gara (a oggi, di n. 211 facciate dense);
l'analisi, con commento infra-testo, dell’ALLEGATO II.18: qualificazione dei soggetti nel settore dei beni culturali.

L’incontro verrà svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.


PROGRAMMA
PARTE I: LA QUESTIONE INTERPRETATIVA GENERATA DAL D.LGS. 36/2023, ART. 226, COMMA 3-BIS, QUALE INTRODOTTO DAL “CORRETTIVO” ASSUNTO CON IL D.LGS. 209/2024
- La giurisprudenza anteriore al correttivo e la chiara affermazione che con «l’abrogazione (…) dell’art. 12 co. 2 ad opera del d.lgs. n. 36/2023 (…), non sarebbe più possibile individuare categorie di lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria».
- Un derivato quadro giuridico che si ripresenta identico a quello determinato, a suo tempo, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.
- Il significato da dare, oggi, al D.Lgs. 36/2023: art. 100, comma 4, terzo periodo; allegato II.12, art. 1, comma 2; allegato I.7, art. 40, comma 2, lett. f), n. 9); allegato II.12, art. 2, comma 2, primo periodo.
- L’abnormità tecnica e giuridica di considerare oggi a qualificazione obbligatoria, per esempio, una “OS 1” scorporabile.
- Le due eccezioni alla desumenda regola dell’insussistenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, a seguito del “correttivo”, e la piena sussistenza della possibilità di far ricorso al subappalto qualificatorio.
- L’equivoco che l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 riguardi i requisiti di esecuzione.
- Il divieto di gold plating e la ratio legis finale: la deregulation di sistema. 
- La configurazione da parte dell'ANAC delle categorie OS 6, OS 7 e OS 8 come a qualificazione non obbligatoria.
- La sentenza del Consiglio di Stato che avalla la tesi del MIT.

PARTE II: IL QUADRO INTEGRALE RIEPILOGATIVO DELLA QUALIFICAZIONE
- L’importo stimato d’appalto, «pari o superiore a 150.000 euro».
- Il possesso dell’attestazione-SOA come «condizione necessaria e sufficiente» per la qualificazione economico-tecnica; l’illegittimità della richiesta della dimostrazione della qualificazione con
«modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti»; il «valore costitutivo» dell’attestazione-SOA; l’illegittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi e le eccezioni legali alla regola; i criteri per la scelta degli invitandi alle procedure negoziate e una grossolano parere dell’ANAC; l’ambiguità nell’allegato II.12 del riferimento agli «esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro».
- La qualificazione per le imprese dell’UE non italiane: una vecchia sentenza del Consiglio di Stato.
- La richiesta dell’attestazione-SOA nei settori speciali, se obbligatoria o facoltativa.
- L’indicazione dell’importo della categoria prevalente e dell’importo di ogni categoria scorporabile che sussista; la questione se la quota-sicurezza non ribassabile sia anche quota di qualificazione; il parametro d’importo per la qualificazione nell’accordo quadro e il problema di un contratto attuativo (nell'esame di due casi) che richiede una classifica-SOA superiore a quella prevista nella gara “a monte”.
- La categoria prevalente: la sua individuazione con il criterio di ordine quantitativo ovvero di ordine tecnico; la classifica da possedersi, anche in relazione a non posseduta attestazione-SOA nelle scorporabili, e le varie casistiche esemplificative; la questione se l’importo di classifica in prevalente debba essere aumentato anche dell’importo di non possedute categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria ("linea B"); la questione se il principio di cui all’allegato II.12, art. 30, comma 1, ultimo periodo («I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente») operi anche in caso di raggruppamento; la questione dell’utilizzabilità del subappalto qualificatorio per la prevalente stessa; il limite esatto di subappaltabilità e la conseguenza del suo eventuale superamento; i limiti al subappalto qualificatorio in caso di contratto misto; la questione se la quota di subappalto ammessa vada calcolata sul totale d’appalto o sull’importo ribassato, id est, la stessa questione che si pone per la classifica da richiedersi al subappaltatore nell’àmbito di un subappalto qualificatorio; le tre possibilità di divieto di subappalto (l’esempio di un subappalto discrezionalmente ammesso solo per il 30% dell’importo di una SIOS, con il correlativo problema della qualificazione del subappaltatore); il subappalto e le modifiche recate all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (il 20% alle PMI, la revisione prezzi, il CCNL e il subappalto “a cascata”); l’inapplicabilità del principio della qualificazione non obbligatoria ("linea B") per la categoria prevalente stessa (la giurisprudenza); l'attribuzione nel CEL delle categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti e la chiarificazione dell’equivoco nell’oggetto del parere del MIT: «OPERE SCORPORABILI DI IMPORTO INFERIORE AL 10%».
- I beni culturali: il divieto di avvalimento; la mancata riproposizione da parte del nuovo codice di due principi “storici” della materia; la questione di come il divieto di avvalimento si estenda a categorie che pure non sono tipiche dei beni culturali (la giurisprudenza prevalente e le casistiche esemplificative); l’ALLEGATO II.18 commentato (il persistente problema per le lavorazioni corrispondenti alla OG 2, di importo inferiore a EUR 150.000).
- L’opzione del "quinto" di cui all’art. 120, comma 9, del codice, e la qualificazione-SOA da possedersi.
- La categoria scorporabile: i due criteri di individuazione; la mancanza di legittimazione della scelta di considerare come scorporabili tutte le lavorazioni ulteriori diverse dalla prevalente, di qualsiasi importo; la necessità insuperabile di attestazione-SOA per importo d’appalto da EUR 150.000 in su e quindi anche per la scorporabile a qualificazione obbligatoria ("linea A") di importo inferiore a EUR 150.000, ma superiore al 10% del totale dei lavori (la giurisprudenza); l’assenza di categorie per importo stimato d’appalto inferiore a EUR 150.000; l’illegittima interpretazione consolidata dell’ANAC (in un appalto da EUR 150.000 in su l’attestazione-SOA non potrebbe essere richiesta neppure per la prevalente, se questa è di importo inferiore a EUR 150.000); l’assoluta inidoneità della qualificazione semplificata ex art. 28 dell’allegato II.12 (ovvero, per i beni culturali, ex ALLEGATO II.18, art. 10) ad attestare il possesso di una categoria, OG od OS; l’abrogazione del d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 7 e il superamento oggettivo dell’interpretazione storica del T.A.R. Brescia e della correlativa giurisprudenza; le categorie di lavori di carattere impiantistico e il possesso dell’abilitazione ex d.M. 37/2008 (un esempio concreto); l’individuazione di una SIOS come tipologia di lavorazione e come importo e la sua limitata rilevanza; la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ("linea A"); il subappalto qualificatorio e lo spessore di contenuto della dichiarazione; il subappalto qualificatorio frazionato o plurimo (gli esempi) alla luce anche dell’avvalimento plurimo; l’iscrizione nell’albo delle imprese specializzate in bonifica bellica; la categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria ("linea B") e la qualificazione del subappaltatore in sede esecutiva; la qualificazione del subappaltatore per categorie di importo inferiore a EUR 150.000, ma superiore al 10% del totale d'appalto.
- Il CCNL per le categorie scorporabili che si riferiscano ad una soglia pari o superiore al 30 per cento del totale d’appalto.
I criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 2: il riepilogo logico-sistematico di tutti i principi della materia, da richiamarsi nei «documenti di gara» di cui all’art. 82.
- Le due tipologie di lavorazioni di importo pari o inferiore al 10% del totale d’appalto e inferiore a EUR 150.000.

PARTE III: ALTRA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
- Il beneficio del “quinto” (con esempi): per una mandante e per l’indicata capogruppo; il caso dell’avvalimento; il caso del subappalto; il caso dell’attestazione-SOA estesa alla progettazione.
- La valenza della classifica VIII; la declinazione non aggravata della fattispecie dell’importo d’appalto superiore a EUR 20.658.000 e l’art. 103, comma 1, lett. a) del codice dopo il “correttivo”; l’«importo pari o superiore a 100 milioni di euro».
- La certificazione di qualità: il caso in cui in prevalente sia richiesta una III, si possieda una II e si faccia avvalimento di una III, senza che l’ausiliaria metta a disposizione il certificato di qualità; la vexata quaestio della dimostrazione documentale del possesso del requisito; la vexata quaestio della comprova del requisito in caso di avvalimento di attestazione-SOA dalla III in su.
- Il rinnovo quinquennale e la verifica triennale dell’attestazione-SOA: la disciplina della materia alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale; la cessione o l’affitto del ramo d’azienda; la scadenza intermedia per il consorzio stabile.
- OG 11: il principio dell’equipollenza; i limiti quantitativi per la sua previsione in progetto.
- Il contratto di avvalimento: il contenuto obbligatorio e un esempio minimale di estratto di contratto di avvalimento di attestazione-SOA; il D.Lgs. 36/2023, art. 104, comma 2, ovvero una disposizione che non è scritta in modo corretto.
- I lavori di importo inferiore a EUR 150.000, fra la disposizione primaria del D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. a) e l’applicazione residuale dell’ALLEGATO II.12, art. 28: la necessità del CEL per i «lavori analoghi»; il problema di comprova documentale creato dall’ANAC per l’«adeguata attrezzatura tecnica».
- Il raggruppamento (o figura assimilabile) e il principio di “corrispondenza sostanziale” fra quota di esecuzione e quota di qualificazione: le necessarie precisazioni sul richiamo normativo delle «quote di partecipazione» alla luce di un caso concreto; l’applicabilità del principio per il requisito aggiuntivo della cifra d’affari; le due questioni se sia ammesso che una o più raggruppate non posseggano per nulla attestazione-SOA, purché il raggruppamento sia complessivamente qualificato e se, fermo restando che non è richiedibile il requisito della “maggioritarietà”, sia però legittimo fissare minimi di qualificazione (ad esempio del 10%); la non concedibilità del soccorso istruttorio per il mancato rispetto del principio di “corrispondenza sostanziale” e la superabilità del problema alla luce dell’art. 97 del codice; la modifica successiva delle quote di esecuzione.
- Il deleterio impatto nel settore dei lavori pubblici del modello di raggruppamento creato dal nuovo codice: il caso esemplificativo concreto.
- La cooptazione: la duplicazione della medesima disciplina fra codice ed allegato II.12; i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza; un esempio per comprendere logicamente la vera differenza fra quota “di esecuzione” e quota “di partecipazione”.
- L’appalto integrato: la motivazione del ricorso alla figura nella decisione di contrarre; i «requisiti per i progettisti» fra non necessità di quelli economico-finanziari e valore del servizio d’architettura e ingegneria inferiore a EUR 140.000; i tre possibili modelli di assetto partecipativo con i relativi corollari; la sostituibilità condizionata del progettista “indicato” e finanche “raggruppato”; l’offerta economica nel caso in cui il valore del servizio sia inferiore ad EUR 140.000 e lo sviluppo integrale delle due possibili formule matematiche.
- I consorzi «non necessari»: le due possibilità di qualificazione economico-tecnica per il consorzio stabile; l’avvalimento dal consorzio stabile; la qualificazione economico-tecnica per il consorzio cooperativo e per quello artigiano; il settore dei beni culturali e l’identità di disciplina per tutte e tre le figure di consorzio; l’incondivisibile tesi che il consorzio artigiano possa far valere direttamente l’attestazione-SOA posseduta solo dalla consorziata esecutrice.
- Il settore dei beni culturali: il consorzio stabile e le quote di esecuzione delle consorziate esecutrici; la qualificazione-SOA delle consorziate esecutrici designate dal consorzio cooperativo o artigiano; la questione della possibilità del consorzio stabile di accollarsi in via subordinata l’esecuzione diretta dei lavori, nel caso di mancanza di qualificazione della designata; la questione se, oltre all’attestazione-SOA in OG 2, serva anche un’idonea iscrizione camerale e il diverso caso della OG 13; la cooptazione.
- L’interpretazione del D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 20: alle reti d’impresa si applica il principio del “cumulo alla rinfusa” proprio dei consorzi stabili, per i due casi di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del codice?
- Il settore dei beni culturali e l‘ALLEGATO II.18: gli acronimi di categoria per i lavori indicati all’art. 1, comma 1; l’art. 4, comma 2, che rinvia all’art. 10 e al problema dei lavori corrispondenti alla OG 2; l’art. 5 e il problema dell’iscrizione camerale; l’art. 10 e i lavori di importo inferiore a EUR 150.000 (la qualificazione per i lavori corrispondenti alla OG 2 e a quelli sulle «ville»; la necessità dell’espletamento dei lavori nella loro completezza; i tre macro-gruppi di possibilità qualificatorie per i «lavori» svolti e il loro «buon esito»; i due macro-gruppi di possibilità qualificatorie per l’«organico»; l’iscrizione camerale).
- L'OG 12 e iscrizione all’ANGA: le casistiche, alla luce anche dell’elaborazione giurisprudenziale.
- Le lavorazioni di rilievo non marginale rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
L’appalto misto con la compresenza di lavori strumentali: la grossolanità del nuovo codice, del tutto contrastante con il diritto eurounitario, nell’individuazione del settore d’appalto prevalente; il banale motivo per cui un global service immobiliare, una fornitura con posa in opera o un servizio di ristorazione scolastica con lavori manutentivi non possono mai configurare un appalto principale di lavori; le modalità partecipative al fine di dimostrare tutte le qualificazioni richieste, alla luce anche del revirement interpretativo della giurisprudenza che si era avuta con il D.Lgs. 50/2016. Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria: quando si tratta di servizio e quando si tratta di lavori? Il caso di un appalto misto a prevalenza funzionale del servizio.


RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI.  Il curriculum.

Lino Bellagamba


ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).

COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400. 

ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via maiQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari. 
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate all'11 febbraio 2026on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari«C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? NoLa partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti [in house: n.d.a.], configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità»
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.

La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti. 
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.


PRIVACY
L’organizzatrice dell’incontro di studio che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.

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